Il 1° luglio non è ancora arrivato e già il Bonus Vacanze 2020 previsto dal Decreto Rilancio sta scatenando centinaia di domande, non solo da parte dei turisti, che vogliono capire come usarlo, ma anche da parte degli albergatori, i quali si interrogano su come verrà applicato.
Se anche tu stai avendo dubbi amletici su questa novità, niente panico: abbiamo preparato questo articolo per aiutarti a uscire dal labirinto burocratico che può essere la gestione del bonus.
Partiamo dalle basi: come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella normativa aggiornata a giugno 2020, il bonus consiste in uno sconto “utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, destinato al pagamento di servizi offerti – in ambito nazionale – da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast”.
Lo sconto, da utilizzare in una solo struttura, può essere di:
L’80% del beneficio sarà sotto forma di sconto diretto, mentre il restante 20% sarà una detrazione di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020.
Innanzitutto, per poter usufruire dello sconto, il cliente dovrà rientrare nei criteri stabiliti (reddito ISEE, ecc.). Per utilizzarlo, dovrà poi comunicare alla struttura il proprio codice fiscale (il quale è obbligatorio) ed il codice univoco assegnato dopo la richiesta del bonus (in alternativa, il relativo codice QR).
Chi sfrutta il bonus dev’essere l’intestatario della fattura, del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dalla struttura.
Per poter applicare lo sconto, l’esercente deve seguire una procedura ben precisa. Dopo aver richiesto il codice fiscale del cliente (che ricordiamo essere obbligatorio), si dovrà:
Il sistema verificherà che l’agevolazione sia valida (per evitare che venga richiesto un bonus a cui non si ha diritto) e calcolerà l’importo massimo dello sconto. In caso lo sconto sia applicabile, si può procedere ad incassare la differenza tra il corrispettivo dovuto dal cliente e lo sconto confermato a sistema.
Ricordati sempre di riportare il codice fiscale nel documento commerciale: è sufficiente inserirlo nell’anagrafica del cliente in 5stelle*
Ora che lo sconto è applicato e il tuo cliente è soddisfatto, a te rimane la fatidica domanda: come recupero il bonus?
Già dal giorno successivo all’applicazione dello sconto, puoi recuperare lo sconto sotto forma di credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza però l’applicazione del limite annuale indicato nell’articolo 34 della legge n. 388/2000, né quello all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Ricorda: il modello F24 può essere presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e il credito d’imposta non può superare l’importo disponibile (considerando le fruizioni già avvenute e le cessioni).
Potrai utilizzare il credito per la compensazione del pagamento di tutti i tributi e contributi versabili tramite F24 (ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).
Se invece deciderai di cedere il credito a terzi (non solo i tuoi fornitori, ma anche istituti di credito e intermediari finanziari), dovrai comunicarlo attraverso l’apposita sezione dell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Ora sai tutto quello che ti serve per gestire senza problema i Bonus Vacanze, ma ricorda: se dovessi avere problemi con l’utilizzo del sito dell’Agenzia delle Entrate o dubbi sulla procedura di richiesta del credito di imposta, consulta il tuo commercialista!